Statuto

Statuto FED API MED

STATUTO

TITOLO I° - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1

E' costituita nel rispetto del codice civile una Associazione denominata: "FEDERAZIONE APICOLTORI DEL MEDITERRANEO", in sigla "APIMED", di seguito brevemente indicata come "Associazione" o "Federazione".

L'Associazione ha sede in Foligno (Perugia), frazione Sant'Eraclio, alla Via dell'Industria, ancora senza numero civico.

Non costituirà modifica dell'atto costitutivo e del presente Statuto procedere al cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune fissato per la sede della associazione.

Il Consiglio federale potrà istituire e sopprimere sedi e centri operativi secondari, sia in Italia che all'estero, e potrà decidere di trasferire la sede della Associazione all'interno del Comune di Foligno.

Essa opererà negli Stati dell'area mediterranea, nel settore dell'apicoltura. Alla Federazione possono essere ammessi anche i produttori di zone, Regioni, Stati limitrofi a quelli in cui opera la Federazione.

ART. 2

2.1

La durata della Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea degli associati.

2.2

La Federazione può aderire ad un organismo che presenti affini caratteristiche di operatività, finalità e internazionalismo.

ART. 3

3.1

La Federazione non ha scopo di lucro e si prefigge la finalità di contribuire alla realizzazione di una disciplina unitaria della produzione, della manipolazione, della trasformazione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura, per soddisfare le esigenze di elevazione del progresso tecnico, economico e sociale degli apicoltoriassociati, per il rafforzamento della loro capacità contrattuale nel mercato stesso.

L'associazione promuove la cooperazione economica tra i paesi europei, africani e mediorientali dell'area mediterranea; promuove l'apicoltura di quest'area geo-climatica ed opera assicurando sostegni e servizi alle iniziative di cooperazione economica, sociale, culturale, dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'apicoltura, nel rispetto delle disposizioni delle legislazioni nazionali e delle disposizioni dell'Unione Europea nonchédegli obiettivi di interesse generale e di politica promozionale stabiliti dall'assemblea.

La Associazione più specificatamente:

1) promuove e tutela gli interessi tecnico-economici dell'apicoltura mediterranea in generale e degli apicoltoriin particolare;

2) promuove il miglioramento e lo sviluppo dell'apicoltura e la valorizzazione dei suoi prodotti, partecipando anche alla programmazione agricola delle varie istituzioni locali, regionali, interregionali, nazionali e internazionali per tale settore;

3) si adopera per la difesa dei giusti interessi degli apicoltori sul piano economico e commerciale, in particolare promuovendo ogni attività, studio, propaganda idonea a far distinguere i prodotti territoriali dell'apicolturamediterranea;

4) incrementa, migliora, coordina e programma le attività apistiche anche attraverso l'organizzazione di progetti pilota specifici compresa la gestione di aziende a carattere sperimentale;

5) tutela la tipicità e la qualità della produzione dei propri associati sui mercati nazionali ed esteri;

6) promuove ed appoggia ogni iniziativa atta ad assicurare lo sviluppo della apicoltura e valorizzarne i prodotti nazionali, locali, di singoli territori in particolare, a tutelare le razze di api, a salvaguardare gli ambienti utilizzati come risorsanettarifera delle api, intesi quale fattore fondamentale del miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni apistiche, della difesa della biodiversità, della tutela ambientale e dello sviluppo umano;

7) promuove e gestisce congressi, convegni e corsi di formazione e aggiornamento di tecnici ed operatori del settore apistico;

8) stimola la costituzione nel suo seno di organismi per il reperimento, approvvigionamento, gestione e distribuzione agli associati del materiale apistico;

9) contribuisce ad iniziative, ricerche e proposte di legge sui problemi tecnico economici dell'apicoltura e su tutto quanto risulti necessario ed utile per la profilassi e la lotta contro le malattie, le avversità delle api provocate da fatti naturali od attività umane, nocive agli insediamenti apisticied alla vita dell'ape;

10) sollecita l'erogazione di contributi a favore diapicoltori, di associazioni e di cooperative tra apicoltori, in conformità e nei limiti consentiti dalle leggi delle regioni e degli stati e dai regolamenti dell'Unione Europea che disciplinano l'apicolturae le attività agricole;

11) promuove e favorisce iniziative cooperative sia nella produzione che per i servizi e trasformazione - commercializzazione dei prodotti;

12) realizza iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale, dando vita ad un Forum permanente di personalità impegnate nel settore, in modo da consentire alle stesse le più diverse forme di collaborazione, promuovendo al contempo, gli scopi generali dell'Associazione.

3.2

Per la realizzazione dei fini suddetti la Federazione:

1) consente la più ampia libertà di adesione alla federazione a tutti gli apicoltori, purchéorganizzati o associati o esperti del settore;

2) fornisce agli associati assistenza tecnica, amministrativa e commerciale;

3) svolge ogni attività di informazione tecnica, di mercato, etc. verso gli associati, necessarie al raggiungimento degli scopi della federazione;

4) organizza e finanzia viaggi di studio;

5) mantiene in nome e per conto degli associati i necessari rapporti e contatti con tutti gli organismi di carattere pubblico e privato interessati, per quanto possa occorrere in sede tecnica, amministrativa, economica e commerciale;

6) partecipa e sollecita la stipula per conto degli associati di accordi, contratti, convenzioni per la cessione dei prodotti presso operatori commerciali nazionali od internazionali, centri di distribuzione al dettaglio o all'ingrosso, industrie di trasformazione;

7) assume direttamente nella fase di conferimento o cessione del prodotto degli associati, tutte le iniziative per il controllo e la vigilanza sul rispetto degli accordi contratti e convenzioni di cui al punto precedente;

8) coordina raccolta, lavorazione, conservazione e trasformazione del prodotto per conto dei propri associati direttamente o tramite proprie sedi o succursali distaccate;

9) stipula accordi, contratti, convenzioni, comprese operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, necessarie al perseguimento degli scopi previsti dal presente statuto;

10) potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, prestare e ricercare fideiussioni, assumere partecipazioni volte al conseguimento dell'oggetto statutario, accendere mutui e accedere ai benefici previsti dalle disposizioni regionali, nazionali, internazionali, della Unione Europea;

11) potrà compiere ricerche e studi di marketing in ogni paese sia fra quelli aderenti al patto mediterraneo che non, indagini conoscitive, sistematiche ed occasionali relative a produzione, commercializzazione e consumo dei prodotti apistici;

12) potrà svolgere qualsiasi altra attività coerente con i propri fini statutari anche se non contemplata nei commi precedenti.

La Associazione, in via strumentale al conseguimento delle finalità associative, può compiere qualsiasi operazione commerciale, immobiliare e finanziaria (nei limiti consentiti agli enti non commerciali).

 

TITOLO II° REQUISITI - ADESIONI - OBBLIGHI - ESCLUSIONI - SANZIONI - RECESSO

ART. 4

4.1

Il numero degli associati è illimitato. Possono far parte della Federazione tutte le organizzazioni, le associazioni e le cooperative apistiche, oltre gli Enti pubblici, dei territori di cui all'articolo 1 che presentino i seguenti requisiti:

a) abbiano costituzione giuridica, che gli associati siano apicoltori o aziende apisticheo comunque condividano le finalità della federazione;

b) non siano stati protagonisti, negli ultimi tre anni, di gravi insolvenze od infrazioni;

c) i legali rappresentanti delle organizzazioni, associazioni e cooperative devono rispettare determinati requisiti di onorabilità tra cui: non essere stati dichiarati falliti, non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, relative a reati riguardanti la condotta professionale, delitti di peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione, di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, riciclaggio di proventi di attività criminose, non aver partecipato a organizzazioni criminali, gravi trasgressionialle regole professionali;

d) non aderiscano ad altre federazioni/associazioni/unioni di pari livello nel medesimo settore e ambito geografico;

e) svolgano attività commerciali ed industriali contrastanti con gli scopi e gli interessi della federazione.

Possono eccezionalmente far parte della Federazione singole persone fisiche, che possiedano i seguenti requisiti:

a) esperienza tecnico - professionale, almeno ventennale, maturata anche a livello internazionale, nel settore apistico;

b) rispettino determinati requisiti di onorabilità tra cui: non essere stati dichiarati falliti, non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, relative a reati riguardanti la condotta professionale, delitti di peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione, di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, riciclaggio di proventi di attività criminose, non aver partecipato a organizzazioni criminali, gravi trasgressionialle regole professionali.

La partecipazione alla Associazione non può essere temporanea.

La qualità di associato non è trasmissibile.

ART. 5

5.1

La domanda di adesione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Federale.

5.2

La domanda è presentata:

- nel caso di Enti (Associazioni, cooperative, etc), dal Presidente o delegato dell'organizzazione e deve essere accompagnata dallo statuto sociale e documento legalmente valido della delibera del competente organo dell'Ente con cui è stata decisa la richiesta di adesione;

- nel caso di persone fisiche deve essere accompagnata da un curriculum vitae dal quale si

evinca l'esperienza tecnico - professionale, almeno ventennale, maturata anche a livello internazionale, nel settore apistico.

5.3

Alla domanda deve, inoltre, essere allegato:

5.3.1

l'impegno a versare entro 30 (trenta) giorni dall'accoglimento della domanda, la quota sociale minima stabilita annualmente dall' Assemblea;

5.3.2

le domande di ammissione devono contenere esplicito impegno a rispettare lo statuto sociale ed i regolamenti interni legalmente adottati dalla Federazione.

5.4

Il Consiglio federale ha facoltà di richiedere all'aspirante associato ulteriori informazioni e l'esibizione di documentazioni comprovanti la legittimità della domanda, nonchéil possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

ART. 6

6.1

Le domande di iscrizione, dopo l'accertamento da parte del Consiglio Federale, sono annotate su apposito registro degli associati tenuto dalla Federazione presso la sua sede legale.

6.2

La comunicazione dell'iscrizione sul registro deve essere comunicata a tutti gli associati entro 10 (dieci) giorni.

6.3

Ciascun associato può presentare motivata opposizione all'accoglimento delle domande entro il termine perentorio di 40 (quaranta) giorni dalla data di annotazione sul registro.

6.4

L'opposizione è proposta al Consiglio federale mediante lettera, e-mail, fax sottoscritta dall'opponente. Per le comunicazioni elettroniche fa fede la firma elettronica.

6.5

Il Consiglio federale decide entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda di ammissione e sulle opposizioni dandone motivata comunicazione all'interessato. In mancanza di comunicazione, entro 30 (trenta) giorni dalla deliberazione, la domanda di ammissione o la opposizione si intende accolta.

6.6

Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Saggi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

In deroga a quanto sopra, eccezionalmente e solo per le domande di iscrizione presentate entro 2 (due) giorni dalla data di costituzione della Federazione stessa, verrà seguita la seguente procedura:

- le domande di iscrizione vengono presentate al Consiglio Federale, che provvede a riunirsi e a deliberare in merito alla loro accettazione;

- il Consiglio Federale procede quindi a registrare le nuove iscrizioni in apposito registro;

- in occasione della prima Assemblea utile il Consiglio Federale presenterà l'elenco dei nuovi associati per la ratifica. Qualora l'istanza non fosse ratificata sono fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Consiglio Federale e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di associato ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee.

ART. 7

7.1

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri. In particolare hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento interno e per la nomina degli organi sociali della Associazione;

- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi statutari;

- di partecipare alle attività promosse dalla Associazione;

- di usufruire di tutti i servizi della Associazione;

- di accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Gli associati sono inoltre obbligati:

- ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento interno, nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- a corrispondere alla Federazione i contributi associativi annuali e l'eventuale rimborso dei costi dei servizi facoltativi richiesti;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;

- a mantenere un comportamento, verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione, animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probitàe rigore morale;

- a non aderire ad altre Associazioni ad altre Associazioni/Federazioni di pari livello operanti nel medesimo settore e nello stesso ambito geografico (il presente obbligo non trova applicazione per gli associati persone fisiche);

- ad effettuare l'immissione sul mercato di prodotti dell'alveare, sia allo stato naturale che trasformati, secondo norme stabilite dalla federazione attraverso i regolamenti e le deliberazioni;

- a rispettare i regolamenti e le deliberazioni, i programmi di produzione vincolanti per i produttori associati singolarmente o tramite le loro cooperative e relativi consorzi;

- a fornire alla Federazione tutti i dati relativi a produzioni, prodotti e produttori, per fini statistici ed indagini di mercato.

E' prevista l'intrasmissibilità della quota o del contributo associativo e la non rivalutabilitàdella stessa.

ART. 8

8.1

L'esclusione dalla Federazione può aver luogo per gravi inadempienze agli obblighi che derivano dal presente statuto, da regolamenti interni e leggi.

8.2

L'associato che non adempie alle obbligazioni assunte verso la federazione, o che comunque danneggimoralmente o materialmente la federazione può subire le seguenti sanzioni descritte nel regolamento interno:

a) ammende;

b) sospensione a tempo determinato dai benefici derivanti dell'appartenenza alla federazione fermi gli obblighi assunti;

c) espulsione.

8.3

Il regolamento interno determinerà le specifiche sanzioni.

8.4

Le esclusioni e le sanzioni sono deliberate dal Consiglio federale.

8.5

E' ammesso il ricorso al Collegio dei Saggi entro 30 (trenta) giorni.

ART. 9

9.1

E' consentito il recesso dell'associato.

9.2

I soci esclusi o receduti non possono richiedere il rimborso dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio della Federazione.

 

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

ART. 10

10.1

Sono organi della Federazione:

- l'Assemblea generale degli associati e dei delegati;

- il Consiglio federale;

- il Presidente;

- il Collegio Sindacale;

- il Collegio dei Saggi.

ART. 11

11.1

Le Assemblee generali degli associati o dei delegati sono ordinarie e straordinarie, queste ultime possono riguardare: modifica dello statuto, scioglimento della Federazione.

11.2

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate dal Presidente, con deliberazione del Consiglio federale, mediante comunicazione ai soci da inviare almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata. In caso di impossibilità di tutti i consiglieri o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da tanti soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del totale degli associati.

L'assemblea può' essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

ART. 12

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio e l'eventuale rinnovo delle cariche, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Federazione. Dei motivi della dilazione il Consiglio Federale dovrà riferire all'Assemblea.

ART. 13

Le Assemblee generali devono prevedere la prima e la seconda convocazione; questa ultima deve essere convocata a distanza di almeno 7 (sette) giorni dalla prima convocazione.

ART. 14

14.1

Partecipano all'Assemblea generale tutti gli associati risultanti iscritti al libro soci da almeno 90 (novanta) giorni ed in regola con il versamento della quota associativa; ogni associato ha diritto ad un voto. La delega è consentita a un componente dell'organizzazione territoriale con un atto di delega scritto.

In deroga a quanto sopra, eccezionalmente per la prima assemblea che la Federazione convocherà successivamente alla costituzione, hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a libro soci indipendentemente dal versamento della quota associativa e dal fatto che siano trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla iscrizione.

L'Assemblea sarà comunque valida, anche se non regolarmente convocata, se vi partecipano tutti gli associati e non si oppongono alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

14.2

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci o dei delegati; la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

14.3

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli associati o delegati presenti.

14.4

L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno 3/5 (tre quinti) degli associati, in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

14.5

In prima convocazione, le deliberazioni sono regolarmente assunte solo se approvate con almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei voti complessivi spettanti agli associati, in seconda convocazione se approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e dei rappresentati.

14.6

Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei voti spettanti agli associati, mentre in seconda convocazione occorrerà il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti e dei rappresentati.

14.7

L'Assemblea decide di volta in volta il sistema di votazione.

14.8

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche in audio/videoconferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- sia consentito al Presidente del Consiglio di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

La riunione si dovrà ritenere svolta nel luogo dove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 15

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio federale; in loro assenza od impedimento il Presidente è scelto dall'Assemblea.

ART. 16

17.1

E' di competenza dell'Assemblea generale degli associati o dei delegati:

a) discutere, approvare o modificare i bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale, predisposti dal Consiglio federale;

b) eleggere i membri del Consiglio federale, (ed al suo interno nomina il Presidente e il/i Vice - Presidente/i), del Collegio Sindacale e del Collegio dei saggi;

c) deliberare sull'eventuale adesione ad altri Enti, Associazioni, Unioni;

d) deliberare sull'istituzione dei vari servizi e sui relativi regolamenti;

e) trattare qualsiasi argomento all'ordine del giorno.

ART. 17

17.1

Il Consiglio federale è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea fra gli associati o delegati in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del presente statuto.

17.2

Essi durano in carica da uno a tre anni e possono essere rieletti.

17.3

Possono essere invitati al Consiglio federale tecnici ed esperti anche non soci, senza diritto di voto.

17.4

Il Consiglio federale è convocato dal Presidente o, in caso di inadempimento, da un Vice-Presidente, tutte le volte che lo riterrà utile. Le riunioni saranno comunque valide, anche se non regolarmente convocate, se vi partecipano tutti i membri e non si oppongono alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

17.5

Le riunioni sono valide quando vi intervengano la maggioranza degli amministratori in carica.

17.6

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

17.7

Le riunioni si possono svolgere anche in audio/videoconferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- sia consentito al Presidente del Consiglio di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

La riunione si dovrà ritenere svolta nel luogo dove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 18

18.1

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo esso provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato.

18.2

I membri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva per il rinnovo delle cariche.

Se viene a mancare l'intero Consiglio Federale, l'Assemblea dovrà riunirsi nel più breve tempo possibile per la nomina del nuovo Consiglio. La cessazione dei precedenti Consiglieri avrà effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo sarà stato

ricostituito.

ART. 19

19.1

Il Consiglio federale è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione della Associazione.

19.2

Esso può compiere pertanto, qualsiasi atto di gestione che rientri nell'oggetto sociale.

ART. 20

20.1

Il Presidente rappresenta la Federazione in tutte le sedi e ne ha la firma legale. Ha facoltà di riscuotere e rilasciare quietanze anche nei riguardi di pubbliche amministrazioni, sta in giudizio e nomina procuratori, firma contratti, accordi, convenzioni, transazioni, operazioni di credito.

20.2

Nel caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal/o da uno dei Vice Presidenti.

20.3

Previa autorizzazione del Consiglio federale può delegare i propri poteri in tutto od in parte al/o ai Vice Presidenti o ad un membro del Consiglio federale.

ART. 21

21.1

La Federazione può costituire, su delibera dell'Assemblea generale, propri comitati territoriali o nazionali.

21.2

I comitati territoriali saranno presiedutida un delegato dell'associazione territoriale o nazionale, con il compito di coordinare i rapporti col Consiglio federale. Il comitato non ha compiti deliberanti; esso coordina l'attività della federazione nel territorio interessato e propone al Consiglio Federale iniziative e programmi.

ART. 22

22.1

Il Collegio sindacale verrà nominato solo su specifica delibera dell'assemblea. E' costituito da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti scelti anche tra associati e non associati alla Federazione.

22.2

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili, L'Assemblea determina il loro compenso all'atto della nomina e per l'intero periodo del loro ufficio.

ART. 23

Il Collegio dei Saggi è formato da 3 (tre) membri scelti fra i non associati. I suoi membri durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Collegio nomina il Presidente nel proprio seno.

ART. 24

24.1

I Saggi devono presentarsi a decidere tutte le controversie sorte fra gli associati e la Associazione, purché si tratti di argomenti che concernano i rapporti sociali o riguardino affari intervenuti fra di loro e che possono formare oggetto di compromesso.

24.2

I Saggi decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

ART. 25

I contributi associativi verranno stabiliti dall'Assemblea in misura tale da consentire il raggiungimento degli scopi istituzionali della federazione.

Per i servizi facoltativi eventualmente istituiti a favore degli associati i contributi associativi verranno stabiliti dall'assemblea in misura corrispondente ai costi e quindi senza alcun fine di lucro.

TITOLO IV° - BILANCIO - PATRIMONIO - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 26

L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 27

27.1

Il bilancio comprende il rendiconto economico dell'esercizio e la situazione patrimoniale della Federazione.

27.2

Esso deve essere disposto dal Consiglio federale e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Federazione. Dei motivi della dilazione il Consiglio Federale dovrà riferire all'Assemblea.

ART. 28

28.1

La Associazione finanzia le proprie attività statutarie con le seguenti entrate:

a) contributi di adesione degli associati;

b) contributi associativi;

c) contributi e concorsi finanziari pubblici;

d) altri proventi per attività o servizi svolti anche su convenzioni o per affidamento di compiti da parte di Enti Pubblici o privati;

e) contributi e donazioni da privati, anche persone fisiche, enti di volontariato, onlus, chiunque voglia contribuire al sostegno della Federazione.

La Associazione potrà infine ricevere finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi dai propri associati, che verranno successivamente restituiti secondo le modalità che saranno deliberate di volta in volta dal Consiglio federale. Se nulla viene deliberato i finanziamenti si intenderanno infruttiferi. Tali finanziamenti non sono da considerarsi raccolta di risparmio tra il pubblico in quanto effettuati nel rispetto e nei limiti di cui al Decreto Legislativo n. 385/93.

ART. 29

29.1

Il patrimonio della Associazione è costituito:

a) dai beni e valori derivanti da acquisti, lasciti, donazioni od altro;

b) dalle somme che, in sede del rendiconto annuale l'assemblea, destina a speciali accantonamenti e ad aumento del patrimonio.

29.2

L'inventario del Patrimonio della Federazione deve essere redatto e tenuto secondo le norme stabilite dalle leggi.

ART. 30

30.1

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

30.2

Allo scioglimento della Federazione, verrà dall'Assemblea nominato un liquidatore il quale, esatti i crediti e soddisfatti i debiti eventuali, devolveràil patrimonio residuo dell'ente ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

TITOLO V° - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti comunitari, alle leggi nazionali e regionali e ad altre leggi vigenti in materia nel territorio nazionale di costituzione della Federazione.

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